Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 2001 al 23 agosto 2016. Leggi il testo vigente →

Lo Stato puo' con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative. Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa, intesa tra i Ministri competenti ed il ((Presidente della Regione)). Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese fara' carico allo Stato.

Testo in vigore dal 16 febbraio 2001 al 23 agosto 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… uffici della amministrazione regionale, previa, intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della tolto: Giunta regionale aggiunto: Regione. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese fara' carico allo Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art10 · fonte del testo

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