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Lo Stato puo' con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative. Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa, intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Giunta regionale. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese fara' carico allo Stato.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 247/2017

    Parametro
    29 novembre 2017

    riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali); riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale d…

    Art. 81 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art10 · fonte del testo

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