Gli appartenenti al Corpo che cessano dal servizio per perdita del grado, con provvedimento che non comporta la perdita del diritto a pensione, o per inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, conseguono il trattamento di quiescenza secondo le norme generali vigenti in materia.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art135 · fonte del testo

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