Art. 43 — Giudizio disciplinare in relazione all'azione di risarcimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti del dipendente da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinuncie o transazioni, non escludono che il fatto, la omissione o il ritardo del dipendente possano essere perseguiti dall'Azienda, qualora concretino infrazioni disciplinari.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art43 · fonte del testo

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