Art. 154 — Reintegrazione nella qualifica

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Il dipendente retrocesso, quando siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento col quale e' stata inflitta la sanzione, puo' essere reintegrato nella qualifica di provenienza. E' condizione per la reintegrazione che il retrocesso, nel periodo decorso dal provvedimento di retrocessione, abbia dimostrato con la propria condotta di esserne meritevole ed abbia soddisfatto lodevolmente agli obblighi di servizio. La reintegrazione e' disposta con provvedimento del Ministro, su proposta del direttore generale. Nel ruolo della qualifica nella quale viene reintegrato, il dipendente e' collocato al posto corrispondente alla anzianita' posseduta, detratto il periodo della retrocessione. Tuttavia, il dipendente reintegrato non e' ammesso in scrutini od a concorsi per promozioni se non dopo tre anni dalla reintegrazione.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art154 · fonte del testo

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