Art. 870 c.o.m. — Reintegrazione a domanda

La reintegrazione nel grado e' disposta a domanda se vengono meno le cause che hanno determinato:

  • a)l'interdizione giudiziale, l'inabilitazione civile o l'amministrazione di sostegno;
  • b)l'irreperibilita' accertata;
  • c)la perdita della cittadinanza;
  • d)l'assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art870 · fonte del testo

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