Art. 154 — Reintegrazione nella qualifica
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il dipendente retrocesso, quando siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento col quale e' stata inflitta la sanzione, puo' essere reintegrato nella qualifica di provenienza. E' condizione per la reintegrazione che il retrocesso, nel periodo decorso dal provvedimento di retrocessione, abbia dimostrato con la propria condotta di esserne meritevole ed abbia soddisfatto lodevolmente agli obblighi di servizio. La reintegrazione e' disposta con provvedimento del Ministro, su proposta del direttore generale. Nel ruolo della qualifica nella quale viene reintegrato, il dipendente e' collocato al posto corrispondente alla anzianita' posseduta, detratto il periodo della retrocessione. Tuttavia, il dipendente reintegrato non e' ammesso in scrutini od a concorsi per promozioni se non dopo tre anni dalla reintegrazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art154 · fonte del testo
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