Art. 112 — Mancanze punibili con la multa o con la riduzione dello stipendio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il personale incorre nella multa o nella riduzione dello stipendio:

  • a)per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nell'articolo precedente;
  • b)per inosservanza dell'orario di servizio;
  • c)per assenza arbitraria non superiore a due giorni;
  • d)per contegno non corretto od indecoroso verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti, o verso il pubblico;
  • e)per condotta irregolare;
  • f)per tolleranza di irregolarita', di servizio o di atti di indisciplina, di contegno non corretto o di abusi, da parte del personale dipendente;
  • g)per ritardo, non doloso, nell'effettuare consegne di valori od oggetti;
  • h)in genere, per negligenza o per inosservanza di leggi o regolamenti dalla quale non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarita' dell'esercizio o agli interessi dell'Azienda.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art112 · fonte del testo

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