Art. 101 — Trasferimento ad altre amministrazioni del dipendente collocato in disponibilità

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Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il dipendente collocato in disponibilita' puo' essere trasferito, anche su sua domanda, ad un posto vacante nei ruoli di altra amministrazione, sentiti i relativi Consigli di amministrazione. Il trasferimento puo' essere effettuato, di massima, quando sussiste corrispondenza di carriera e di qualifica. Il trasferimento ad altra carriera o ad altra qualifica puo' essere disposto solo col consenso dell'interessato. Il trasferimento non e' consentito nei ruoli nei quali si abbiano gia' dipendenti in disponibilita' che possano essere richiamati in servizio. In ogni caso, il dipendente conserva l'anzianita' ed il trattamento economico di cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo e', peraltro, collocato dopo i dipendenti ad esso appartenenti, i quali rivestano pari qualifica o quella diversa qualifica da lui accettata in caso di trasferimento ad altra carriera.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art101 · fonte del testo

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