Al militare di Truppa del Corpo, che cessa (dal servizio continuativo per eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' speciale annua lorda, non riversibile, di lire cinquantamila. Tale indennita' spetta fino al compimento degli anni sessantacinque. L'indennita' stabilita dal presente articolo spetta, fino al compimento degli anni sessantacinque, anche al militare di truppa che si trova nelle condizioni di cui al primo o al secondi) comma dell'articolo 96; in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il militare che si trovi nelle, condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 96 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni essa puo', pero', in alcun caso, superare tale somma.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art98 · fonte del testo

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