Al militare di truppa del Corpo in servizio continuativo, che cessa o ha cessato dal servizio per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per cause di guerra ed ha conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza spettantegli, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, e' computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianita' per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso. Al militare suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio continuativo non ha raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente il limite di anzianita' per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, e' corrisposta, dalla data in cui cessa o ha cessato dal servizio, in misura intera, la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonche' un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sulla, ultima paga percepita, quanti sono gli annui di servizio utile, aumentati di sei anni. Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al militare che consegue o ha conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio continuativo; in tal caso, pero', resta escluso l'aumento di sei anni.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art96 · fonte del testo

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