Il militare di truppa del Corpo che da' prova di scarso rendimento cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo. La cessazione dal servizio e' disposta con decreto ministeriale, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo. Al militare che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo, a seconda della durata dei servizio. Dalla data di (cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio continuativo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art99 · fonte del testo

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