[1]Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per limiti di eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennita' speciale annua lorda, non riversibile:

[2]maresciallo di 1ª classe................. L. 120.000 maresciallo di 2ª classe................. L. 100.000 maresciallo di 3ª classe.................. L. 85.000 brigadiere......................... L. 60.000 L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. L'indennita' stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo o secondo comma dell'art. 29 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 29 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art31 · fonte del testo

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