L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge. Verificandosi una causa diversa da quella che determino' l'aspettativa, il sottufficiale puo' essere collocato nell'aspettativa prevista per tale nuova causa, ma la durata complessiva delle aspettative non puo' superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra. Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati non puo' esservi ricollocato so non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art17 · fonte del testo

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