Art. 85
Il militare di truppa in servizio continuativo del Corpo puo' essere collocato in aspettativa, per una delle seguenti cause:
- a)prigionia di guerra;
- b)infermita'. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa che e' dichiarata con decreto ministeriale e decorre dalla data della cattura. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa, che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge. Prima del collocamento in aspettativa per infermita', al militare puo' essere concessa una licenza di convalescenza non superiore a giorni sessanta oltre il periodo di licenza ordinaria non ancora fruito. L'aspettativa per infermita' e' disposta a domanda o di autorita', previ gli opportuni accertamenti sanitari, con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata del decreto stesso.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
