Il militare di truppa in servizio continuativo del Corpo puo' essere collocato in aspettativa, per una delle seguenti cause:

  • a)prigionia di guerra;
  • b)infermita'. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa che e' dichiarata con decreto ministeriale e decorre dalla data della cattura. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa, che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge. Prima del collocamento in aspettativa per infermita', al militare puo' essere concessa una licenza di convalescenza non superiore a giorni sessanta oltre il periodo di licenza ordinaria non ancora fruito. L'aspettativa per infermita' e' disposta a domanda o di autorita', previ gli opportuni accertamenti sanitari, con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata del decreto stesso.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art85 · fonte del testo

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