Il periodo trascorso in aspettativa non puo' eccedere complessivamente i due anni in un quinquennio. L'aspettativa cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata. Verificandosi una causa diversa, all'ufficiale puo' essere concessa un'altra aspettativa per tale nuova causa, ma la durata complessiva non puo' superare il limite indicato nel comma precedente. L'ufficiale che sia stato collocato in aspettativa per motivi privati non puo' esservi ricollocato per tali motivi se non siano trascorsi almeno due anni dal richiamo in servizio. I collocamenti in aspettativa, le proroghe ed i trasferimenti da una ad altra aspettativa sono disposti con decreto Ministeriale.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art19 · fonte del testo

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