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Il militare di truppa del Corpo che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo', a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza. Il militare che non ha raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' ugualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo, mia non consegue alcun trattamento di quiescenza. Il Ministero ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari ovvero di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Il militare che cessa dal servizio continuativo a domanda e' collocato in congedo. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.

Testo in vigore dal 12 marzo 1963 al 27 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art100 · fonte del testo

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