Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1961, n. 833, dell'articolo 16 della legge 18 ottobre 1961, numero 1168, e dell'articolo 100 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e' sostituito dal seguente: "Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione".

Testo vigente dal 12 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;37~art9 · fonte del testo

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