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[1]L'assegnazione straordinaria di L. 200.000.000 autorizzata con l'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 923, e col R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1227, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, e' confermata nello stesso importo, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1935-36 e con la legge del bilancio verra' annualmente ripartita fra i vari titoli di spesa. 2 3 4 5 6
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 marzo 1930 - Anno VIII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mosconi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 giugno 1931, n. 666
2La L. 1 giugno 1931, n. 666 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di L. 200.000.000 annui autorizzata con l'art. 5 della legge n. 284 del 27 marzo 1930 d'approvazione dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1930-31 e' aumentata di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1935-36".
L. 20 aprile 1933, n. 389
3La L. 20 aprile 1933, n. 389 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284, e 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666, e' stabilita in milioni 300 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1933-34 al 1937-38".
L. 5 febbraio 1934, n. 172
4La L. 5 febbraio 1934, n. 172 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284; 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666, e 5 della legge 20 aprile 1933, n. 389, e' stabilita in milioni 160 per l'esercizio finanziario 1934-35, in milioni 300 per ciascuno degli esercizi 1935-36, 1936-37 e 1937-38 ed in milioni 140 per l'esercizio 1938-39".
L. 18 aprile 1935, n. 542
5La L. 18 aprile 1935, n. 542 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284; 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666; 5 della legge 20 aprile 1933, n. 389 e 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 172, e' stabilita in milioni 200 per l'esercizio finanziario 1935-36, in milioni 300 per ciascuno degli esercizi 1936-37 e 1937-38 ed in milioni 240 per l'esercizio 1938-39".
Il Regio D.L. 23 settembre 1935, n. 1723, convertito senza modificazioni dalla L. 2 gennaio 1936, n. 49, nel modificare l'art. 5, comma 1 della L. 18 aprile 1935, n. 542, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'assegnazione di cui all'art. 5 della legge 18 aprile 1935, n. 542, e' aumentata della somma di L. 25.000.000 da inscriversi nell'esercizio 1935-36 al capitolo n. 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra".
Testo in vigore dal 23 settembre 1935 al 19 dicembre 1935
