Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1934 al 24 maggio 1935. Leggi il testo vigente →

[1]L'assegnazione straordinaria di L. 200.000.000 autorizzata con l'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 923, e col R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1227, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, e' confermata nello stesso importo, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1935-36 e con la legge del bilancio verra' annualmente ripartita fra i vari titoli di spesa. 2 3 4

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 27 marzo 1930 - Anno VIII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mosconi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 giugno 1931, n. 666

2

La L. 1 giugno 1931, n. 666 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di L. 200.000.000 annui autorizzata con l'art. 5 della legge n. 284 del 27 marzo 1930 d'approvazione dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1930-31 e' aumentata di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1935-36".

L. 20 aprile 1933, n. 389

3

La L. 20 aprile 1933, n. 389 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284, e 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666, e' stabilita in milioni 300 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1933-34 al 1937-38".

L. 5 febbraio 1934, n. 172

4

La L. 5 febbraio 1934, n. 172 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284; 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666, e 5 della legge 20 aprile 1933, n. 389, e' stabilita in milioni 160 per l'esercizio finanziario 1934-35, in milioni 300 per ciascuno degli esercizi 1935-36, 1936-37 e 1937-38 ed in milioni 140 per l'esercizio 1938-39".

Testo in vigore dal 8 marzo 1934 al 24 maggio 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 marzo 1934

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1933 al 8 marzo 1934.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 febbraio 1934, n. 172

    La L. 5 febbraio 1934, n. 172 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284; 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666, e 5 della legge 20 aprile 1933, n. 389, e' stabilita in milioni 160 per l'esercizio finanziario 1934-35, in milioni 300 per ciascuno degli esercizi 1935-36, 1936-37 e 1937-38 ed in milioni 140 per l'esercizio 1938-39".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-03-27;284~art5 · fonte del testo

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