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[1]L'assegnazione straordinaria di L. 200.000.000 autorizzata con l'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 923, e col R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1227, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, e' confermata nello stesso importo, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1935-36 e con la legge del bilancio verra' annualmente ripartita fra i vari titoli di spesa.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 27 marzo 1930 - Anno VIII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mosconi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 11 aprile 1930 al 1 luglio 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-03-27;284~art5 · fonte del testo

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