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L'assegnazione straordinaria di complessive L. 18.500.000, autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, e dall'art. 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 3.500.000, ed e' diminuita di ugual somma l'assegnazione stabilita, per l'esercizio 1933-34, dall'art. 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1683, recante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale. 1 2 3 4 5
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 gennaio 1934, n. 148
1La L. 25 gennaio 1934, n. 148 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di complessive L. 22.000.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'art. 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, e dall'art. 4 della legge 3 aprile 1933, 354, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 3.500.000".
L. 8 aprile 1935, n. 516
2La L. 8 aprile 1935, n. 516 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di complessive L. 25.500.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'art. 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'art. 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, e dall'art. 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148 per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 1.040.000".
L. 16 aprile 1936, n. 825
3La L. 16 aprile 1936, n. 825 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di complessive L. 26.540.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1934. n. 148 e dall'articolo 4 della legge 8 aprile 1935, n. 516, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 600.000".
L. 7 giugno 1937, n. 874
4La L. 7 giugno 1937, n. 874 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di complessive L. 27.140.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148, dall'articolo 4 della legga 8 aprile 1935, n. 516 e dall'articolo 3 della legge 16 aprile 1936, n. 825, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di lire 540.000".
L. 2 maggio 1938, n. 602
5La L. 2 maggio 1938, n. 602 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di complessive L. 27.680 000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'art. 5 della legge 17 marzo 1932, n, 290, dall'art. 4 della legga 3 aprile 1933, n. 354, dall'art. 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148, dall'art. 4 della legge 8 aprile 1935, n. 516, dall'articolo 3 della legge 16 aprile 1936, n. 825, e dall'art. 3 della legge 7 giugno 1937. n. 874, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 940.000".
Testo in vigore dal 15 giugno 1938 al 9 luglio 1939
