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L'assegnazione straordinaria di complessive L. 18.500.000, autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, e dall'art. 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 3.500.000, ed e' diminuita di ugual somma l'assegnazione stabilita, per l'esercizio 1933-34, dall'art. 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1683, recante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale.
Testo in vigore dal 4 maggio 1933 al 6 marzo 1934
