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L'assegnazione straordinaria di complessive L. 18.500.000, autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, e dall'art. 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 3.500.000, ed e' diminuita di ugual somma l'assegnazione stabilita, per l'esercizio 1933-34, dall'art. 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1683, recante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 gennaio 1934, n. 148
1La L. 25 gennaio 1934, n. 148 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'assegnazione straordinaria di complessive L. 22.000.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'art. 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, e dall'art. 4 della legge 3 aprile 1933, 354, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, e' aumentata di L. 3.500.000".
Testo in vigore dal 6 marzo 1934 al 22 maggio 1935
