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Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attivita' di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, e' concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.

Testo in vigore dal 22 agosto 1980 al 13 gennaio 2004

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 5957/2026

    16 marzo 2026

    In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, la speciale elargizione di cui al combinato disposto degli artt. 3 della l. n. 466 del 1980 e 5, comma 5, della l. n. 206 del 2004 non spetta, nella misura massima, a chi abbia riportato un'inidoneità permanente in conseguenza di un incidente accaduto nello svolgimento del servizio di leva obbligatoria presso il Corpo dei Vigili del Fuoco, essendo costui legato all'Amministrazione da un rapporto di servizio e non di pubblico impiego, quale è quello la cui cessazione integra il presupposto per la corresponsione della suddetta misura.

    Art. 3 · Art. 1 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata · Art. 5 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 293 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 5211/2026

    8 marzo 2026

    In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, le domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di "vittima del dovere" e di "soggetto equiparato a vittima del dovere" sono fondate su fatti costitutivi tra loro differenti, con la conseguenza che, da un lato, l'accertamento dell'una o dell'altra situazione soggettiva, pur nell'ambito della medesima vicenda sottoposta a vaglio giudiziale, può comportare una distinta e autonoma attività istruttoria, senza che la proposizione di due domande separate implichi necessariamente una duplicazione della stessa; dall'altro, la definizione, con sentenza passata in giudicato, della domanda diretta a conseguire uno dei due status non preclude la proposizione di una separata domanda tendente ad accertare l'altro.

    Art. 3 · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 290 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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