Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1940 al 1 agosto 1945. Leggi il testo vigente →

[1]Puo' essere concesso un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, ai congiunti dei militari di truppa e sottufficiali (fino al grado, compreso, di sergente maggiore e corrispondente), appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, trattenuti o richiamati alle armi, sia per eventualita' del tempo di pace, sia in caso di mobilitazione, purche' risulti che i congiunti stessi si trovino in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, siano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza.

[2]Hanno titolo al soccorso giornaliero anche i congiunti dei volontari di guerra e dei militari chiamati alle armi per obblighi di leva per la sola durata della guerra.

[3]((Hanno, altresi', titolo al soccorso giornaliero, anche durante il tempo di pace, la moglie ed i figli dei militari in servizio obbligatorio di leva)). 4

[4]La decorrenza del soccorso e le modalita' di corresponsione sono determinate dal regolamento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 giugno 1940, n. 836

4

La L. 10 giugno 1940, n. 836 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° settembre 1939.

Testo in vigore dal 2 agosto 1940 al 1 agosto 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 1940

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1938 al 2 agosto 1940. 3 parole tolte.

Hanno, altresi', titolo al soccorso giornalieroaggiunto: , anche durante il tempo di pace, la moglie ed i figli dei militari tolto: coniugati con prole, in servizio obbligatorio di leva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 giugno 1940, n. 836

    La L. 10 giugno 1940, n. 836 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° settembre 1939.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-01-22;115~art1 · fonte del testo

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