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[1]Puo' essere concesso un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, ai congiunti dei militari di truppa e sottufficiali (fino al grado, compreso, di sergente maggiore e corrispondente), appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, trattenuti o richiamati alle armi, sia per eventualita' del tempo di pace, sia in caso di mobilitazione, purche' risulti che i congiunti stessi si trovino in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, siano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza.
[2]Hanno titolo al soccorso giornaliero anche i congiunti dei volontari di guerra e dei militari chiamati alle armi per obblighi di leva per la sola durata della guerra.
[3]((Hanno, altresi', titolo al soccorso giornaliero, anche durante il tempo di pace, la moglie ed i figli dei militari in servizio obbligatorio di leva)). 4
[4]La decorrenza del soccorso e le modalita' di corresponsione sono determinate dal regolamento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 giugno 1940, n. 836
4La L. 10 giugno 1940, n. 836 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° settembre 1939.
Testo in vigore dal 2 agosto 1940 al 1 agosto 1945
