Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1945 al 9 ottobre 2010. 148 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Puo' essere concesso un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, ai congiunti dei militari di truppa e sottufficiali (fino al grado, compreso, di sergente maggiore e corrispondente), appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, trattenuti o richiamati alle armi, sia per eventualita' del tempo di pace, sia in caso di mobilitazione, purche' risulti che i congiunti stessi si trovino in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, siano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza.
tolto: Hanno titolo al soccorso giornaliero anche i congiunti dei volontari di guerra e dei militari chiamati alle armi per obblighi di leva per la sola durata della guerra.
tolto: Hanno, altresi', titolo al soccorso giornaliero, anche durante il tempo di pace, la moglie ed i figli dei militari in servizio obbligatorio di leva.
tolto: La decorrenza del soccorso e le modalita' di corresponsione sono determinate dal regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-01-22;115~art1 · fonte del testo
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