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[1]Puo' essere concesso un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, ai congiunti dei militari di truppa e sottufficiali (fino al grado, compreso, di sergente maggiore e corrispondente), appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, trattenuti o richiamati alle armi, sia per eventualita' del tempo di pace, sia in caso di mobilitazione, purche' risulti che i congiunti stessi si trovino in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, siano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza.

[2]Hanno titolo al soccorso giornaliero anche i congiunti dei volontari di guerra e dei militari chiamati alle armi per obblighi di leva per la sola durata della guerra.

[3]La decorrenza del soccorso e le modalita' di corresponsione sono determinate dal regolamento.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1934 al 10 novembre 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-01-22;115~art1 · fonte del testo

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