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Il personale trasferito ai sensi della presente legge e' iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla CPDEL o alla CPS. Tutti i, servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di quiescenza sono riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti di pensione e di previdenza della CPDEL o della CPS. I contributi relativi ai servizi o periodi di cui al precedente comma, versati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o nei fondi sostitutivi di detta assicurazione, ove costituiti, sono trasferiti nella cassa pensione dei dipendenti enti locali (CPDEL) o nella cassa previdenza sanitaria (CPS). Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092. Per il periodo precedente al trasferimento e' effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico. Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, e' fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento. Al personale che opti per la predetta assicurazione non si applicano i precedenti commi del presente articolo.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1975 al 8 settembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-23;698~art8 · fonte del testo

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