Articolo abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1983 al 1 gennaio 1994. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, modificato dalla legge 29 novembre 1973, n. 812, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - Il valore nominale delle azioni di una banca popolare possedute da ciascun socio non puo' superare i 15 milioni di lire, se la banca ha un capitale non inferiore a 500 milioni di lire, e i 7,5 milioni di lire, se la banca ha un capitale inferiore a 500 milioni di lire"aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-03-19;72~art15 · fonte del testo
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