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Tributario
Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi
Legge 19 marzo 1983, n. 72
Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari
- Aggiornato al
- 26 novembre 2003
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- Art. 1Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita'…
- Art. 2La rivalutazione puo' essere eseguita per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari…
- Art. 3Le societa' e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione…
- Art. 4I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono…
- Art. 5La rivalutazione puo' essere eseguita nel primo bilancio o rendiconto approvato dopo…
- Art. 6I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli…
- Art. 7In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 4, o dell'articolo 6 o del quarto…
- Art. 8I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti…
- Art. 9L'articolo 2425, comma terzo, del codice civile e' da intendersi nel senso che puo'…
- Art. 10Nella relazione al bilancio di esercizio gli amministratori debbono annualmente indicare…
- Art. 11Gli imprenditori commerciali, le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e…
- Art. 12All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e…
- Art. 13A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente…
- Art. 14Per l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge e per i due esercizi…
- Art. 15senza rubricaabrogato
- Art. 16Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428…
- Art. 17I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'articolo…
- Art. 18Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e…
- Art. 19Per i conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di…
- Art. 20Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro…
- Art. 21La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
