Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1994. 220 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: La sezione di garanzia per il credito peschereccio istituita presso il Fondo interbancario di garanzia ha personalita' giuridica propria con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. La sezione e' amministrata da un comitato composto da:

tolto: a) tre rappresentanti delle aziende ed istituti di credito autorizzati ad esercitare il credito peschereccio, designati dall'Associazione bancaria italiana;

tolto: b) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative di pescatori riconosciute;

tolto: c) un rappresentante dell'associazione nazionale delle imprese di pesca;

tolto: d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

tolto: e) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

tolto: f) un funzionario della Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a primo dirigente. Il collegio dei revisori e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima e da un rappresentante della Banca d'Italia. I componenti del comitato e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro. Il comitato e' presieduto da uno dei rappresentanti del Ministero del tesoro. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da un funzionario dell'Associazione bancaria italiana.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che tale articolo continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-08-28;302~art13 · fonte del testo

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