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Il controllo parlamentare sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere. La Commissione vigila:

  • a)sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili ((anche con finalita' di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale));
  • b)sulla programmazione dell'attivita' degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;
  • c)sull'operativita' delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema ((previdenziale allargato)) con le linee di sviluppo dell'economia nazionale. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attivita' gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi. La Commissione assume le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza. La Commissione e costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2014 al 1 gennaio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1989 al 1 gennaio 2014. 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili aggiunto: anche con finalita' di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale;

c) sull'operativita' delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema aggiunto: previdenziale allargato con le linee di sviluppo dell'economia nazionale. Con relazione annuale, i presidenti degli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art56 · fonte del testo

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