La Commissione e' composta di 15 deputati e di 15 senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. Il Presidente della Commissione e' scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'una o dell'altra Camera. In caso di rifiuto della nomina si procede alla sostituzione a norma dei commi precedenti.

Testo vigente dal 21 ottobre 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-10-18;943~art2 · fonte del testo

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