Art. 92-bis — Mancata o irregolare documentazione probatoria

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E' soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonche' degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.

Testo in vigore dal 31 luglio 1994 al 1 aprile 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art92bis · fonte del testo

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