Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 202/2018

    Parametro
    15 novembre 2018

    riuniti i giudizi; 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevate dal Tribunale ordinario di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legit…

    Art. 545 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 1 cost.

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  • Ordinanza n. 91/2017

    Parametro
    28 aprile 2017

    1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costitu…

    Art. 545 c.p.c. · Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 4 cost.

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  • Ordinanza n. 222/2016

    Parametro
    12 ottobre 2016

    1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità cos…

    Art. 545 c.p.c. · Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2016 al 1 gennaio 2027. 184 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art72ter · fonte del testo

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