Art. 28 — Modalità di pagamento

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Il contribuente puo' pagare, oltre che in contanti, con cedole scadute e, nei casi previsti dalla legge, anche con cedole non scadute dei titoli del debito pubblico, computate per il loro importo netto, nonche' mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita. Il pagamento in danaro puo' essere effettuato anche a mezzo del servizio dei conti correnti postali, con versamento all'ufficio postale sull'apposito conto corrente intestato all'esattore non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti in contanti rilasciate dagli uffici postali debbono indicare l'esattore destinatario, le generalita' del contribuente e la specificazione del debito al quale il pagamento si riferisce. Le ricevute sono liberatorie per il contribuente fino all'ammontare delle somme pagate, le quali sono imputate a norma dell'art. 31.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 2 marzo 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art28 · fonte del testo

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