Art. 21 — Interessi per dilazione del pagamento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1977 al 14 marzo 1988. Leggi il testo vigente →

Sull'ammontare delle somme il cui pagamento, ai sensi dell'art. 19, e' posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica l'interesse del ((sei per cento)) per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla scadenza medesima. L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite. I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo. 3 8

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n.354

3

Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n.354, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono elevati dal 2,50 al 5 per cento".

D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160

8

Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, elevati dal 2,50% al 5% dall'art. 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono stabiliti nella misura del sei per cento".

Testo in vigore dal 20 gennaio 1977 al 14 marzo 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 30 giugno 2009 — 1 gennaio 2027in vigoreper 17 anni
  3. 15 luglio 2003 — 30 giugno 2009per 6 anni
  4. 1 luglio 1999 — 15 luglio 2003per 4 anni
  5. 1 gennaio 1997 — 1 luglio 1999per 2 anni
  6. 30 dicembre 1993 — 1 gennaio 1997per 3 anni
  7. 14 marzo 1988 — 30 dicembre 1993per 6 anni
  8. 20 gennaio 1977 — 14 marzo 1988per 11 anni
  9. 6 marzo 1976 — 20 gennaio 1977per 11 mesi
  10. 21 agosto 1974 — 6 marzo 1976per un anno
  11. 16 ottobre 1973 — 21 agosto 1974testo originarioper 10 mesi

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1977

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1976 al 20 gennaio 1977. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

Sull'ammontare delle somme il cui pagamento, ai sensi dell'art. 19, e' posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica l'interesse del tolto: 2,50 aggiunto: sei per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla scadenza medesima. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art21 · fonte del testo

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