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Le quote di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire ai Comuni ed alle Province, per gli anni 1962, 1963, 1964, e 1965, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, modificati dall'articolo 21 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, vengono calcolate sull'imposta riscossa nell'esercizio finanziario 1959-60, maggiorata annualmente nelle seguenti misure percentuali da calcolarsi sull'incremento del provente complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 1963-64 rispetto al provento dell'esercizio 1959-60 al netto delle restituzioni e dei rimborsi: del 40 per cento per ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62; del 42 per cento per l'esercizio 1962-63; del 44 per cento per l'esercizio 1963-64.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;56~art4 · fonte del testo

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