Con effetto dal 1 gennaio 1961, l'attribuzione ai Comuni ed alle Provincie delle quote di partecipazione all'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e' subordinata alla applicazione, anche con aliquote inferiori al limite massimo:

  • a)per i Comuni, dell'imposta di famiglia, delle imposte sui consumi, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;
  • b)per le Provincie, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

Testo vigente dal 30 settembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art21 · fonte del testo

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