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Le provvidenze contemplate dalla presente legge e la autorizzazione prevista dall'articolo 20 secondo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, possono essere concesse anche ai Comuni ed alle Province che non applicano le aliquote massime stabilite dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine e dalla legge 18 aprile 1962, n. 208, recante modificazioni alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. In ogni caso non si possono applicare eccedenze sulle aliquote dei tributi di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;56~art11 · fonte del testo

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