Art. 22 — Interventi per l'escavazione dei porti marittimi nazionali

Per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto- legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 24,5 miliardi per l'anno 1998, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Testo vigente dal 16 dicembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-12-07;472~art22 · fonte del testo

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