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L'invalido provvisto di pensione o di assegno di 1ª categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo di lire 3000 per ciascuno dei figli finche' minorenni e inoltre nubili se femmine. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermita' ascrivibile alla 1ª categoria dell'annessa tabella A, finche' duri tale inabilita'. Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui e' sorto il diritto, l'aumento integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 16 agosto 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art46 · fonte del testo

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