Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente: "L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

  • a)di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio;
  • b)di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finche' minorenni, ed inoltre nubili, se femmine".

Testo vigente dal 6 dicembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240~art9 · fonte del testo

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