L'aumento d'integrazione previsto dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad Universita' o ad Istituti superiori equiparati, per la durata del corso legale, ma non oltre il 260 anno di eta'.

Testo vigente dal 29 maggio 1967

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-05-18;318~art14 · fonte del testo

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