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Il presidente e' eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione e' richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'articolo 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva. Il presidente dura in carica ((cinque)) anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e puo' essere rieletto una sola volta.

Testo in vigore dal 21 maggio 1999 al 15 maggio 2005

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 477/2000

    Parametro
    8 novembre 2000

    1) Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano): a) art. 1, nella parte in cui determina la natura delle camere di commercio in contrasto con il principio di autonomia, risultante dall'art. 1,…

    Art. 1 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 10 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 3 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 11 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1994 al 21 maggio 1999. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva. Il presidente dura in carica tolto: quattro aggiunto: cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e puo' essere rieletto una sola volta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art16 · fonte del testo

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