La vigilanza sul sistema camerale, di cui al comma 2 dell'articolo 1, spetta rispettivamente:

  • a)al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato;
  • b)alle regioni nelle materie di propria competenza. La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti relativi all'attivita' amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale secondo quanto stabilito negli articoli 4-bis, 5 e 5-bis.

Testo vigente dal 12 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1994 al 12 marzo 2010. 230 parole tolte, 69 parole aggiunte in 3 capoversi.

La vigilanza tolto: sull'attivita' delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attivita' delle camere di commercio e delle loro unioni, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonche' quelle di variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione competente. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio. Le delibere di aggiunto: sul sistema camerale, di cui al comma 2 tolto: divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridottoa trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta delle regioni competenti, l'annullamento per vizi di legittimita' ovvero il rinvio alla camera di commercio per il riesame. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' sospendere i termini di cui al comma 4 per una sola volta e per un periodo di pari durata. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono soggette unicamente al controllo di legittimita', limitatamente alle parti modificate aggiunto: dell'articolo 1, spetta rispettivamente:

aggiunto: a) al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato;

aggiunto: b) alle regioni nelle materie di propria competenza. La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti relativi all'attivita' amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale secondo quanto stabilito negli articoli 4-bis, 5 e 5-bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art4 · fonte del testo

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