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La giunta e' l'organo esecutivo della camera di commercio ed e' composta dal presidente e da un numero di membri ((pari a 5 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'articolo 10 e pari a 7 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera b) del comma 1, dello stesso articolo 10)). Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e' rinnovabile per ((una sola volta)). La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni. La giunta puo' essere convocata in via straordinaria su richiesta di ((tre)) membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio:

  • a)adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attivita' in base a quanto previsto dalla presente legge, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai regolamenti;
  • b)((delibera, nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5)) sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, societa', associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;
  • c)delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza ((, anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio nei casi di accorpamenti tra camere di commercio.)) La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attivita' previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente. La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione e' sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva. 12
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23

12

Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge".

Testo in vigore dal 10 dicembre 2016 al 15 agosto 2020

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 477/2000

    Parametro
    8 novembre 2000

    1) Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano): a) art. 1, nella parte in cui determina la natura delle camere di commercio in contrasto con il principio di autonomia, risultante dall'art. 1,…

    Art. 1 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 10 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 3 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 11 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 2010 al 10 dicembre 2016. 27 parole tolte, 77 parole aggiunte in 3 capoversi.

La giunta e' l'organo esecutivo della camera di commercio ed e' composta dal presidente e da un numero di membri tolto: non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unita' superiore, secondo quanto previsto dallo statuto aggiunto: pari a 5 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'articolo 10 e pari a 7 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera b) del comma 1, dello stesso articolo 10. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, … con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e' rinnovabile per tolto: due sole volte aggiunto: una sola volta. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di … temporaneamente le funzioni. La giunta puo' essere convocata in via straordinaria su richiesta di tolto: quattro aggiunto: tre membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare. La giunta, oltre a …

b) deliberaaggiunto: , nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5 sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, societa', associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;

c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenzaaggiunto: , anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio nei casi di accorpamenti tra camere di commercio. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attivita' … rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidentetolto: . 7. La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione e' sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva. 12

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23

    Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art14 · fonte del testo

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