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(( Il numero dei componenti del consiglio e' determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

  • a)sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
  • b)da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
  • c)oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle societa' in forma cooperativa. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attivita' economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonche' dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalita' sono apportate le successive modifiche. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla meta' dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese. Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio. 7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23

12

Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge".

Testo in vigore dal 12 marzo 2010 al 10 dicembre 2016

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 477/2000

    Parametro
    8 novembre 2000

    1) Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano): a) art. 1, nella parte in cui determina la natura delle camere di commercio in contrasto con il principio di autonomia, risultante dall'art. 1,…

    Art. 1 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 10 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 3 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 11 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1999 al 12 marzo 2010. 39 parole tolte, 116 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il numero dei componenti del consiglio e' determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese tolto: o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

… composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle societa' in forma cooperativa. tolto: Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiunto: Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma tolto: 1 aggiunto: 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tolto: sono definiti aggiunto: definisce i criteri generali per la ripartizione aggiunto: dei consiglieri di cui al comma 2 tolto: del presente articoloaggiunto: , sulla base della classificazione ISTAT delle attivita' economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazioneaggiunto: , e del valore aggiunto di ogni settoretolto: .aggiunto: , nonche' dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalita' sono apportate le successive modifiche. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del … deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese. Del consiglio fanno parte tolto: due componenti aggiunto: tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utentitolto: , designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza aggiunto: e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio. 7. Il consiglio dura in carica cinque anni aggiunto: che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23

    Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art10 · fonte del testo

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