Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative di formazione e perfezionamento professionale previste all'articolo 1, istituisce:

  • a)corsi di integrazione ed aggiornamento della istruzione di base;
  • b)corsi di preparazione tecnico-professionale;
  • c)corsi di insegnamento pratico della lingua locale diretti a favorire l'accesso dei lavoratori italiani e dei loro congiunti all'ambiente di lavoro ed ai corsi stranieri che perseguano scopi di formazione professionale.

Testo vigente dal 19 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-03-03;153~art3 · fonte del testo

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